I nostri condizioni generali di contratto sono disponibili anche in tedesco e francese.

Condizioni generali di vendita B2B

della supplies24 GmbH, Biberger Straße 93, 82008 Unterhaching, qui di seguito “Venditore”.

§ 1 Informazioni generali
§ 2 Stipula del contratto 
§ 3 Riserva di proprietà e recessione 
§ 4 Peggioramento delle condizioni patrimoniali del cliente
§ 5 Bonifico
§ 6 Opportunità di pagamento e spese di consegna
§ 7 Consegna
§ 8 Passaggio del pericolo
§ 9 Garanzia
§ 10 Limitazioni di responsabilità
§ 11 Disposizioni finali

§ 1 Informazioni generali

(1) Le condizioni generali di contratto sono valide nella loro rispettiva versione sotto forma di accordo quadro anche per i contratti futuri con lo stesso cliente, senza che la venditrice debba rimandare ed essi in ogni singolo caso.

(2) Clienti ai sensi di queste condizioni di contratto sono esclusivamentepersone fisiche, persone giuridiche o società di persone aventi capacità giuridica con i quali vengono intrattenuti rapporti commerciali e che agiscono nell’ambito della loro attività commerciale o di libero professionista.(imprenditore § 14 BGB) così come persone del diritto pubblico.

I clienti devono certificare la loro condizione di imprenditori presentando documentazioni adeguate (ad es. iscrizione al registro di commercio o questionario commerciale).

(3) Accordi contrattuali individuali hanno la precedenza sulle presenti Condizioni generali di contratto. Condizioni generali di contratto divergenti, contrarie o aggiuntive non sono parti del contratto a meno che la loro validità non venga espressamente concordata. Le presenti condizioni generali di vendita e di consegna valgono anche quando la venditrice effettua incondizionatamente la consegna essendo a conoscenza di condizioni divergenti del cliente.

 

§ 2 Stipula del contratto

(1) Le offerte della venditrice sono sempre libere e non vincolanti, a condizione che dall’offerta non risulti niente altro. A causa delle possibilità di rappresentazione tecnicamente limitate, la merce ordinata può differire leggermente, nell’ambito dell’accettabilità, dalla merce rappresentata su internet, in particolare possono verificarsi differenze cromatiche.

(2) Il cliente può trasmettere l’ordinazione in forma scritta, per telefono, tramite e-mail o per fax. L’ordinazione del cliente rappresenta un’offerta vincolante di stipula di un contratto tramite la merce ordinata. In caso di ordinazioni tramite e-mail la venditrice confermerà l’accesso dell’ordinazione del cliente subito per e-mail

(3) La venditrice ha il diritto di accettare l’offerta contrattuale contenuta nell’ordinazione entro 2 giorni lavorativi.. Se la merce viene ordinata per posta la venditrice ha il diritto di accettare l’ordinazione entro 10 giorni lavorativi. L’accettazione è considerata tale, se il venditore consegna la merce ordinata entro tale termine. La venditrice ha il diritto di rifiutare l’accettazione dell’ordinazione senza indicarne il motivo.

(4) Il contratto viene stipulato con riserva di non fornire la prestazione in caso di rifornimento non corretto. Questo è applicabile solo nel caso in cui la mancata consegna non è attribuibile alla venditrice e quest’ultima abbia concordato con il sub-fornitore, con la dovuta diligenza, una concreta operazione di copertura. La venditrice farà tutti gli sforzi possibili per procurare la merce. In caso contrario la controparte sarà immediatamente rimborsata. In caso di mancata disponibilità della merce, il cliente verrà immediatamente informato.

(5) il contratto viene stipulato in lingua italiana.

(6) Il testo del contratto viene salvato dalla venditrice e inviato al cliente in supplemento alle CGC valide tramite e-mail dopo la stipula del contratto.

 

§ 3 Riserva di proprietà e recessione

(1) Per le aziende la venditrice si riserva la proprietà della merce fino al pagamento totale di tutti i crediti di cui alla relazione d’affari in corso.

(2) Per la durata della riserva di proprietà il cliente è obbligato a trattare con cura la merce acquistata. . Gli apparecchi tecnici devono essere assicurati a sufficienza per il valore dell’apparecchio nuovo dal cliente a proprie spese contro i danni causati dal fuoco, dall’acqua e dal furto. Il cliente cede alla venditrice già adesso tutti i diritti per l’importo della fattura che vengono a crearsi in caso di danno.

(3) In caso di danni o di distruzione della merce il cliente deve informare subito in forma scritta la venditrice. Lo stesso discorso vale per i pignoramenti o altri interventi di terzi. Se il terzo non è in grado di rimborsare alla venditrice i costi giudiziari ed extragiudiziali di una querela ai sensi dell’§ 771 del CPC, il cliente risponde per la mancata vendita della merce da parte della venditrice.

(4) Il cliente ha il diritto di rivendere l’oggetto dell’acquisto nell’operazione commerciale ordinaria; cede già ora tutte le pretese per l’importo della fattura, risultanti dalla rivendita nei confronti del suo acquirente indipendentemente dal fatto che l’oggetto dell’acquisto sia stato rivenduto senza essere elaborato o dopo l’elaborazione. Il cliente rimane autorizzato a riscuotere questo credito anche dopo la cessione. La facoltà della venditrice di riscuotere essa stessa il credito ne rimane intoccata. La venditrice si impegna tuttavia a non riscuotere il credito fintanto che il cliente adempie ai suoi obblighi di pagamento dei ricavati riscossi, non si trova in mora e in particolare non è stato richiesta l’apertura di una procedura di compensazione o di insolvenza o il pagamento non è stato sospeso. In questi casi la venditrice può chiedere che il cliente lo informi sui crediti ceduti e sui propri debitori, le trasmetta tutti i dati necessari alla riscossione, le consegni tutti i documenti corrispondenti e comunichi ai suoi debitori (terzi) la cessione. Se il cliente ha venduto il credito nell’ambito del vero Factoring cede alla venditrice il credito ceduto al suo posto nei confronti del factor.

(5) La venditrice accetta la presente cessione.

(6) La venditrice si impegna su richiesta del cliente a sbloccare le sicurezze che gli spettano per quanto il valore realizzabile delle sue sicurezze superi di più del 10% i crediti da assicurare; la scelta delle sicurezze da sbloccare spetta alla venditrice.

 

§ 4 Peggioramento delle condizioni patrimoniali del cliente

(1) Se la venditrice dopo la stipula del contratto trova indizi di un peggioramento essenziale delle condizioni patrimoniali del cliente, che inducono a pensare che il cliente non sarà presumibilmente in grado di adempiere agli attuali obblighi di pagamento al momento della scadenza, può chiedere il pagamento di tutte le fatture e tramutare le fatture non ancora scadute in scadute.

(2) Se sul patrimonio del cliente viene aperta la procedura di compensazione o l’insolvenza, la venditrice ha il diritto di recedere il contratto e di chiedere fuori la merce, a condizione che il cliente non abbia ancora pagato la controprestazione o non l’abbia pagata per intero. Eventuali diritti al risarcimento della venditrice ne rimangono intoccati. La venditrice è autorizzata ad utilizzare l’oggetto acquistato dopo averlo ripreso in consegna. Il ricavato dell’utilizzazione deve essere conteggiato sui debiti del cliente al netto di adeguati costi di utilizzo.

 

§ 5 Bonifico

Il prezzo indicato è vincolante. I prezzi sono intesi in EURO più IVA, tuttavia senza le spese di spedizione. Le tasse doganali e simili tasse vanno a carico del cliente. L’imposta sul valore aggiunto viene calcolata a parte secondo il tasso valido. Fanno stato i prezzi validi il giorno della stipula del contratto. Salvo accordo diverso valgono i prezzi fermo magazzino.

 

§ 6 Opportunità di pagamento e spese di consegna

(1) I clienti possono effettuare il pagamento su accordo individuale in anticipo / tramite versamento, addebito o fattura. La venditrice si riserva il diritto di escludere singoli metodi di pagamento. I clienti nuovi possono effettuare il pagamento esclusivamente in anticipo.

(2) Salvo accordo esplicito contrario il prezzo d’acquisto deve essere pagato entro 14 giorni dopo l’ordinazione, netto. Trascorso tale termine il cliente diventerà moroso. Durante il periodo di mora deve tassare il debito in denaro del 9% sopra il tasso base.  Inoltre, in caso di ritardo di fronte a una richiesta di pagamento, l’imprenditore è debitore di un pagamento forfettario pari a 40 Euro. Ciò è applicabile anche se l’imprenditore è in ritardo con il pagamento di un acconto o di un altro pagamento rateale. Nei confronti dell’imprenditore il venditore si riserva di fare valere un danno per ritardo maggiore. Il forfait secondo frase 4 viene calcolato su un diritto di risarcimento danni dovuto qualora il danno fosse motivato da spese legali. Nei confronti dei commercianti questo diritto a richiedere un interesse di mora commerciale (§ 353 HGB) rimane intoccato.

(3) Il cliente ha il diritto alla compensazione unicamente se le sue contropretese sono state accertate, riconosciute e non contestate dal venditore. Il diritto dell’acquirente alla compensazione con diritti contrattuali e altri diritti relativi all’avvio o dall’esecuzione del presente rapporto contrattuale ne resta intatto. Il cliente può esercitare un diritto di ritenzione unicamente se la sua contropretesa è basata sullo stesso rapporto contrattuale.

(4) La venditrice consegna la merce contro pagamento nei suoi locali di lavoro o direttamente al suo cliente. Il tipo di fornitura e l’ammontare dei costi di consegna vengono comunicati al cliente separatamente prima della consegna.

 

§ 7 Consegna

(1) La venditrice consegna la merce esclusivamente in Italia. Una spedizione in altri paesi è possibile su richiesta anticipata.

(2) A meno che non sia stato concordato diversamente la venditrice stabilisce il metodo di spedizione adeguato e la ditta di trasporto a sua discrezionalità.

(3) La venditrice è tenuta unicamente a consegnare a tempo debito e secondo le regole la merce alla ditta di trasporti e non è responsabile per i ritardi causati dalla ditta di trasporti.

(4) La venditrice consegnerà al cliente le merci al più tardi nella data concordata con il cliente o visibile sulla rispettiva pagina dell’offerta (giorno della trasmissione della merce alla ditta di trasporti da parte della venditrice) o in caso di dropshipping le consegnerà al cliente finale, anche se questa data è valida solo in modo approssimativo e può essere superata di un giorno lavorativo. Se non è stata concordata alcuna data di consegna o non è stata indicata sul sito internet le merci disponibili contrassegnate nel sito internet come „disponibili in magazzini“ vengono consegnati in un giorno lavorativo (con riserva di una svendita ammessa ai sensi del capoverso 5), Questa scadenza vincolante per il termine di consegna inizia alla consegna contro pagamento anticipato il giorno della ricezione di tutto il prezzo d’acquisto; per tutti gli altri metodi di pagamento il giorno della stipula del contratto di acquisto.

(5) Se la merce è disponibile al momento della trasmissione dell’offerta da parte del cliente o se sul sito internet è contrassegnata con l’indicazione „disponibile in magazzino“ e con il cliente è stata concordata una consegna contro pagamento anticipato, la venditrice conserverà in magazzino la merce per cinque giorni dopo l’accettazione dell’offerta; se durante questo periodo non riceve il  pagamento lavenditricee autorizzata a svendere la merce in qualsiasi momento. In questo caso la consegna avviene entro la scadenza indicata al capoverso 4 solo fino all’esaurimento delle scorte.. Altrimenti una scadenza di consegna di tre settimane a partire dalla ricezione del pagamento viene considerata concordata, a condizione che la merce possa venir consegnata dal fornitore.  Si rimandaalla riserva di consegna personale regolare ai sensi dell’§ 2 capoverso 4.

(6) Se la merce al momento dell’ordinazione non è disponibile o non può essere consegnata entro i termini, la venditrice informerà tempestivamente il cliente e gli comunicherà la data di consegna prevista. Si rimandaalla riserva di consegna personale regolare ai sensi dell’§ 2 capoverso 4.

(7) Lavenditrice non risponde se le scadenze di consegna non possono essere rispettate per motivi di forza maggiore. Forza maggiore sussiste in caso di mobilitazione, guerra, tumulti, sciopero, serrata, catastrofi naturali o eventi simili non prevedibili che non rientrano nella sfera di responsabilità della venditrice. In questi casi la scadenza di consegna si prolunga adeguatamente; inoltre la venditrice e il cliente hanno il diritto di recedere dal contratto un mese dopo il verificarsi della forza maggiore, a condizione che l’avvenimento di forza maggiore perduri fino a quel momento..

(8) I diritti legali del cliente a causa di ritardo nella consegna non vengono toccati dal presente regolamento.

(9) Il venditore è autorizzato alla consegna parziale, se questa è ragionevole per il cliente tenendo conto dei suoi interessi. Questo non comporta costi aggiuntivi per il cliente.

(10) La consegna tramite spedizione avviene fino alla soglia della porta o alla rampa. Il cliente deve comunicare alla venditrice le particolarità di consegna, come ad es. gli orari di consegna, le altezze di passaggio limitate, le lunghezze massime dei veicoli, la consegna tramite ponte sollevatore o l’altezza massima dei pallet prima della stipula del contratto, tuttavia al più tardi prima della consegna.

 

§ 8 Passaggio del pericolo

(1) Per gli imprenditori il rischio del perimento fortuito e del deterioramento accidentale della merce con la consegna, nell’acquisto per corrispondenza con la consegna della merce al corriere, al vettore o alla persona o istituzione incaricata dell’esecuzione della spedizione passa all’imprenditore.

(2) Il trasferimento del rischio si applica anche se il cliente è in ritardo con l’accettazione. In caso di ritardo di accettazione da parte del cliente la venditrice ha il diritto di chiedere un risarcimento per il dispendio supplementare che egli ha causato per l’offerta senza successo, così come per la conservazione e il mantenimento degli oggetti da consegnare.

(3) A condizione che il cliente non sia in mora, la venditrice gli cede tutti i diritti nei confronti dello speditore o del vettore del nolo.

 

§ 9 Garanzia

(1) Le merci consegnate possono divergere nell’ambito del tollerabile in minima parte dalle merci raffigurate su internet, nei cataloghi o in altre descrizioni di prodotti. Si rimanda al § 2 capoverso 1 di queste condizioni generali di contratto.

(2) La merce deve essere subito sottoposta subito a controlli di qualità e a controlli delle quantità e i vizi evidenti devono essere comunicati alla venditrice entro due settimane a partire dalla ricezione della merce; in caso contrario si esclude qualsiasi pretesa di garanzia. Per il rispetto del termine è sufficiente l’invio o la comunicazione tempestivo/a. Il cliente ha il completo onere della prova per tutte le condizioni di diritto, in particolare per il vizio stesso, per il momento in cui è stato individuato il vizio e per la tempestività del reclamo. Per i commercianti è valido il § 377 del Codice di commercio.

(3) La venditrice a sua scelta fornisce adempimento successivo per i vizi correggendo la merce o mediante consegna sostitutiva. È escluso il risarcimento per dispendi vani nell’ambito del § 284 del BGB.

(4) Nel caso di difetti irrilevanti,tenendo conto degli interessi di entrambi, al cliente non spetta alcun diritto di recesso. Qualora il cliente scelga il risarcimento danni al posto della prestazione, sono valide le limitazioni di responsabilità ai sensi del § 10 comma 1 delle presenti Condizioni generali di contratto.

(6) La base per la responsabilità in caso di vizi è principalmente l’accordo stipulato sulla qualità della merce. Per qualità della merce si intende fondamentalmente sono la descrizione del prodotto indicata come tale (anche del produttore) che ,come concordato, è stata attribuita al cliente prima della sua ordinazione o inserita in modo uguale nel contratto come queste CGC, salvo accordo esplicito diverso..

Se la qualità non è stata concordata bisogna valutare in base alle regole legali se è presente un vizio o meno. (§ 434 cpv 1 pagina 2 e 3 BGB). Per le esternazioni pubbliche del produttore o di altri terzi (ad es. messaggi pubblicitari) la venditrice non si assume alcuna responsabilità. Questo non vale se la venditrice è lei stessa la produttrice della merce.

(7) La scadenza di garanzia in divergenza al regolamento legale è di un anno a partire dalla consegna della merce. La scadenza di garanzia inizia con il passaggio dei pericoli secondo il § 8. Il periodo di garanzia di 1 anno non è valido qualora al venditore sia imputabile una colpa grave, inoltre, non è valido nel caso di danni alla salute e fisici attribuibili al venditore e in caso di perdita della vita del cliente, in caso di una garanzia nonché in caso di recesso dalla consegna ai sensi dei § 478 del Codice Civile. La responsabilità del venditore ai sensi della la legge sulla responsabilità per i prodotti ne resta intatta.

(8) Il venditore non rilascia garanzie giuridicamente nei confronti del cliente se non convenuto diversamente. Le garanzie del produttore ne rimangono intatte.

 

§ 10 Limitazioni di responsabilità

(1) In caso di violazioni degli obblighi causate da lieve negligenza, la responsabilità si limita al danno medio prevedibile, tipico del contratto, a seconda del tipo di merce. Questo vale anche in caso di violazioni di obblighi per lieve negligenza da parte dei rappresentanti legali o dei commessi ovvero assistenti del venditore. Il venditore non risponde in caso di violazione per lieve negligenza di obblighi contrattuali secondari. Risponde invece della violazione di posizioni legali essenziali del contratto del cliente. Posizioni legali essenziali del contratto sono quelle posizioni che il contratto deve garantire al cliente secondo il suo contenuto e scopo. Il venditore è inoltre responsabile della violazione di obblighi il cui adempimento consente appunto l’esecuzione regolare del contratto e su cui rispetto il cliente può fare affidamento.

(2) Le presenti limitazioni di responsabilità non riguardano diritti del cliente derivanti da garanzie e/o responsabilità per il prodotto. Inoltre, le limitazioni di responsabilità non sono valide in caso di dolo, violazione di obblighi essenziali del contratto nonché danni alla salute e fisici ovvero la perdita della vita del cliente.

(3) In caso di violazione degli obblighi che non dà origine a un vizio, il cliente può recedere o disdire solo qualora questa violazione dipenda da noi. Un diritto di recesso dell’acquirente è escluso (in particolare ai sensi dei §§ 651, 649 BGB). Per il resto valgono le condizioni di legge e gli effetti giuridici.

(4) La venditrice risponde solo per i propri contenuti del proprio sito web. Qualora fosse possibile l’accesso ad altri siti web tramite dei link, il venditore non è responsabile dei contenuti estranei ivi contenuti. Non si appropria dei contenuti estranei. Se la venditrice viene a conoscenza di contenuti contrari alla legge su siti web esterni bloccherà tempestivamente l’accesso a questi siti, se ciò è tecnicamente possibile e accettabile.

 

§ 11 Disposizioni finali

(1) Vale il diritto della Repubblica Federale di Germania ad esclusione della convenzione sulla vendita internazionale di beni. l 

(2) Se il cliente è un commerciante, una persona fisica della legge pubblica o un patrimonio speciale di diritto pubblico, il foro competente per tutte le controversie di cui al presente contratto è il tribunale competente della sede del venditore qualora non sia presente un foro esclusivo. Tuttavia, il venditore è anche autorizzato a citare in giudizio il commerciante presso il tribunale della sua residenza o della sede aziendale.